30 Gennaio 2023

CIRCOLARE n. 07/2023 – PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex voucher)

L’INPS con circolare n. 6/2023 ha fornito indicazioni in merito alla nuova disciplina del Libretto famiglia / Contratto di prestazione occasionale ex art 54 bis DL n. 50/2017. Premesso che possono utilizzare: il Libretto Famiglia 1) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in […]

L’INPS con circolare n. 6/2023 ha fornito indicazioni in merito alla nuova disciplina del Libretto famiglia / Contratto di prestazione occasionale ex art 54 bis DL n. 50/2017.

Premesso che possono utilizzare:

il Libretto Famiglia

1) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per: a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare;

2) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ma solo con riferimento alle prestazioni occasionali rese dagli steward;

il Contratto di prestazione occasionale

1)i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/201.

 

Con l’articolo1, commi 342 e 343, L. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) sono state introdotte con decorrenza 01/01/2023 le seguenti modificazioni alla disciplina di cui al citato articolo 54-bis DL n. 50/2017.

 

Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale

A decorrere dal 01/01/2023 ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000= euro per anno civile.

Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000= euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500= euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Per le stesse società sportive di cui alla L. n. 91/1981, non si applica il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori e per le attività degli steward negli impianti sportivi il limite di compenso per ogni prestatore è pari a 5.000= euro per anno civile.

Si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (media occupazionale semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale).

Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo ma NON alle società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

 

Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura

Dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 L. n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di assunzione.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS