26 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 08bis/2022 – CCNL AGIDAE Scuola Rinnovo 1/1/2021 – 31/12/2023

In data 27 dicembre 2021 AGIDAE con FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA, hanno sottoscritto il testo definitivo di rinnovo del CCNL per Il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola non statale, con validità dal 1 gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2023. In attesa dei necessari […]

In data 27 dicembre 2021 AGIDAE con FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA, hanno sottoscritto il testo definitivo di rinnovo del CCNL per Il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola non statale, con validità dal 1 gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2023.

In attesa dei necessari chiarimenti, in particolare relativamente alla natura del contributo ASI Salus (art.32bis, art. 28, art 29), e alla gestione della Banca delle ore  (art.50bis),  di seguito si esaminano le principali novità.

 

RETRIBUZIONE TABELLARE   – Art 29

Livello Dal 1/12/2021 Dal 1/9/2022 Dal 1/12/2023
6 1.952,29 1.991,14 2.029,97
5 1.759,80 1.794,80 1.829,80
4 1.678,21 1.711,61 1.744,99
3 1.629,09 1.661,51 1.693,91
2 1.584,75 1.616,29 1.647,81
1 1.542,18 1.572,87 1.603,54

Nota: Gli aumenti decorrono dal 1 dicembre 2021 e comprendono anche il periodo dal 1 gennaio 2019.

In considerazione della data di sottoscrizione dell’Accordo saranno corrisposte somme arretrate.

 

CLASSIFICAZIONE del PERSONALEArt 39

Vengono introdotte nuove figure professionali e modificati/eliminati alcuni profili esistenti.

 

Area prima

  • livello IV

nuova : referenti della privacy

  • livello V

nuova : responsabili di area ( amministrativa,segreteria,informatica)

     eliminata: responsabili Centro Elaborazione Dati

 

Area seconda

  • livello II

nuova : assistenti agli alunni, con esclusione dei doposcuolisti di cui al livello III (38 ore settimanali)

eliminata : assistenti di Scuola dell’infanzia.

  • livello IV

nuova : educatori per supporto educativo-comportamentale (37 ore settimanali)

specificata nella declaratoria: docenti tecnico-pratici

  • livello VI

riformulata/unificata la figura professionale di coordinatori /presidi:

  • Coordinatori dell’attività educativa e didattica presso scuole di ogni ordine e grado, corsi di corrispondenza, lingua e cultura varia ;
  • nuova : coordinatori dei servizi amministrativi, compresi i servizi di segreteria e informatici, con responsabilità nella conduzione di risorse e personale.

  

► BANCA delle ORE – Art 50bis

     Con accordo aziendale – per il solo personale non docente – può essere costituita la banca delle ore che prevede l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore/lavoratrice per l’anno di maturazione ed il semestre successivo;

le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.

Confluiscono nella banca ore anche i permessi per riduzione di orario, i riposi compensativi delle festività lavorate di cui all’art.50, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo e ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.

I residui orari a credito relativi all’anno scolastico in corso saranno pagati entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

 

FERIE  SOLIDALI  – Art 53bis

         Viene introdotta la possibilità di cessione solidale delle ferie fra i dipendenti, indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento, – al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovano in condizione di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante.

→ La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito;

→ è possibile cedere – fino a un massimo di 8 giorni – le ferie eccedenti le 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni);

→ la richiesta di ferie solidali, reiterabile, può essere presentata per massimo 30 giorni di ferie e giornate di riposo;

la Direzione, ricevuta la richiesta, rende nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del/della richiedente.

 

► CONTRATTI A TERMINE – Art 23

Durata

Il ricorso al contratto a termine è consentito per una durata non superiore a 12 mesi, comprese le proroghe, a prescindere dalle ragioni giustificatrici (cd. contratti acausali), ovvero fino a 24 mesi in presenza di una di queste causali:

▪ esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria o di sostituzione di altri lavoratori;

▪ esigenze temporanee connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività lavorativa.

Proroghe : massimo 4 nell’arco dei 24 mesi, per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

    Personale docente non abilitato : in caso di carenza di personale docente abilitato, possono essere stipulati contratti a termine con personale senza titolo di abilitazione ma in possesso del solo titolo di studio, fino alla sospensione delle lezioni, compresi gli esami. I contratti avranno una durata di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento del concorso per l’abilitazione.

 

Limiti numerici : numero massimo di contratti a termine = 30% degli occupati a tempo indeterminato o con apprendistato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;

▪ dal compiuto sono esclusi ● i lavoratori accessori ● i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ● i contratti intermittenti;

▪ i part time vengono conteggiati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

 

Diritto di precedenza : il dipendente  – escluso il personale docente non abilitato – che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso Istituto, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine.

 ▪   Il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso Istituto per le stesse attività;

▪   il diritto di precedenza si esercita esprimendo la volontà in tal senso entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto /3 mesi nel caso di attività stagionali) e si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

 

L’Istituto che abbia in corso contratti a termine oltre il 30% deve rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2022.

 

► CONTRATTO di LAVORO INTERMITTENTE  – Art 27

     Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso anche per il personale docente assunto per supplenze brevi non superiori a 12 giorni nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art.46 “Supplenza personale docente”.

 

► TUTELA della MATERNITA’ e PATERNITA’  – Art 63

     Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a percepire un’indennità pari al  90% della retribuzione media globale giornaliera.

 

► ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASI)  – Art 32bis

          A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza sanitaria Integrativa per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore/lavoratrice, pari a 7 euro, a carico del datore di lavoro.

In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI.

  

 ► LAVORO AGILE (smart working) : viene stabilito che l’istituto potrà essere regolamentato in sede di contrattazione decentrata regionale.

Il testo integrale dell’accordo di rinnovo è disponibile sul sito www.agidae.it / Servizi per gli associati/CCNL.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS