15 Luglio 2022

CIRCOLARE n. 35/2022 – Riordino Integrazioni Salariali dal 2022 – aggiornamento aliquote contributive

Facendo seguito alla ns. circolare 14/2022, in merito al riordino dei trattamenti di integrazione salariale dall’anno 2022 previsti dalla L. 234/2021, comunichiamo che l’Inps con circolare n. 76 del 30/06/2022 e messaggio n. 2637 del 01/07/2022 ha definito la contribuzione dovuta dai datori di lavoro dal 01/01/2022 in relazione ai trattamenti e all’ampliamento della platea […]

Facendo seguito alla ns. circolare 14/2022, in merito al riordino dei trattamenti di integrazione salariale dall’anno
2022 previsti dalla L. 234/2021, comunichiamo che l’Inps con circolare n. 76 del 30/06/2022 e messaggio n. 2637
del 01/07/2022 ha definito la contribuzione dovuta dai datori di lavoro dal 01/01/2022 in relazione ai trattamenti e
all’ampliamento della platea dei beneficiari.

Attraverso la suddetta riforma, infatti, tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione della categoria dei Dirigenti,
possono godere di ammortizzatori sociali, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro,
seppur con modalità e durate differenti; dal 01/01/2022 sono stati ricompresi nella tutela degli ammortizzatori sociali
anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore) e terzo
livello (apprendistato di alta formazione e ricerca).

L’adeguamento delle aliquote contributive, previsto dal 01/01/2022 per la riforma attuata nel campo del FIS e
della CIGS, diventa pertanto operativo dal 01/07/2022. Da tale decorrenza, infatti, i datori di lavoro dovranno
applicare le nuove aliquote contributive previste e avranno tempo fino alla competenza del mese di settembre
2022 per versare gli arretrati dovuti da gennaio a giugno 2022.

Per quanto concerne i datori di lavoro rientranti nell’applicazione della CIGO (aziende industriali) non cambia nulla
in merito alla contribuzione dovuta; i datori di lavoro che rientrano nel campo dei Fondi di solidarietà bilaterali (es.
FSBA) e dei Fondi alternativi (es. Fondo attività professionali, Fondo Volo, ecc.) dovranno adeguarsi secondo
quanto verrà stabilito dai predetti Fondi, che hanno tempo fino al 31/12/2022 per regolamentare i nuovi contributi
dovuti. Qualora i Fondi non si adeguassero entro la predetta data, sarà il FIS ad esercitarne le competenze.

 

Cassa integrazione ordinaria (CIGO – art. 10 DLgs 148/2015)

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina
della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare. Le
aliquote da applicare sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono le seguenti:
a) 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
d) 3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
e) 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50
dipendenti;
f) 2,00% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50
dipendenti.

 

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS artt. 20 e ss. Dlgs 148/2015)

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al
versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per il solo anno 2022 l’aliquota suddetta sarà pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico datore di lavoro e lo 0,09%
a carico lavoratore) per:

  • imprese con organico superiore a 15 dipendenti (media occupazionale nel semestre di riferimento)
  • imprese che rientrano nel campo di applicazione del FIS

 

Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27,40 DLgs 148/2015)

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021, l’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola CIGO e che
occupano almeno un dipendente. Per tali datori di lavoro non trova applicazione la disciplina della CIGS e il relativo
obbligo contributivo; pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno
un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà.

Viene quindi innovato, sotto il profilo del requisito dimensionale, l’ambito di applicazione della disciplina dei Fondi
di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, rispetto al precedente sistema, nel quale l’obbligatorietà
era prescritta per i datori di lavoro con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre di
riferimento.

Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli articoli 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge n.
234/2021 – a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono stati assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Pertanto, i sopra menzionati Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, già costituiti
alla data del 1° gennaio 2022 – nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da
quella prescritta dalla legge (cfr. l’elencazione di seguito riportata) – dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre
2022, alla previsione di legge che ha disposto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di
solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I decreti interministeriali prevedono il configurarsi dell’obbligo contributivo al raggiungimento di un determinato
requisito dimensionale maggiore di uno, e che, pertanto, come soprarichiamato, dovranno adeguarsi entro il 31
dicembre 2022, sono i seguenti:

  • Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
  • Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE
  • Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il contributo è mensilmente
    dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
    Tuttavia, i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente,
    aderire al fondo;
  • Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di
    lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre di riferimento;
  • Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali: il
    contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel
    semestre di riferimento.

 

Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA – art.27 DLgs 148/2015)

Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA), le
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (cfr. ns. circolare n. 53/2019).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 27 e del comma 3- bis
dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, sono altresì destinatarie, a prescindere dal requisito
dimensionale, delle tutele del FSBA anche le cosiddette imprese artigiane dell’indotto che fruivano, fino al 31
dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificate con i seguenti C.S.C.:
4.18.03 con C.A. 5K;
4.XX.XX con C.A. 3X;
4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X.
La contribuzione ordinaria rimane fissata nella misura di 0,60% (di cui 0,45% a carico del datore e 0,15% a carico
del lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

Si rammenta al riguardo, come sopra evidenziato, che a fare data dal 1° gennaio 2022 la disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi non trovano applicazione in
relazione ai datori di lavoro rientranti nei Fondi di solidarietà di cui al citato articolo 27 (cfr. l’art. 20 del D.lgs n.
148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021).

 

Fondo di Integrazione Salariale (FIS art.29 DLgs 148/2015)

Fino al 31 dicembre 2021 l’aliquota di finanziamento, suddivisa in 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del
lavoratore, era per le imprese con un organico fino a 15 dipendenti pari allo 0,45%, mentre per quelle con più di
15 dipendenti era pari allo 0,65%.

La L. 234/2021 di riforma del DLgs 148/2015 ha stabilito, per il solo 2022 le seguenti aliquote da applicare sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali:
a. Fino a 5 dipendenti: 0,15% di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,5% del lavoratore;
b. oltre i 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti: 0,55%, di cui 0,3666% a carico del datore di lavoro e 0,1833%
a carico del lavoratore;
c. oltre i 15 dipendenti: 0,69% di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore;
d. oltre i 50 dipendenti (ma soltanto per le imprese commerciali, per quelle della logistica, per le agenzie di
viaggio e turismo e per gli operatori turistici): 0,24% di cui 0,16% a carico del datore di lavoro e 0,08% a
carico del lavoratore.
Dal 1° gennaio 2023 l’aliquota da applicare da applicare sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali sarà:
a. fino a 5 dipendenti: 0,50%, di cui 0,3333% a carico del datore di lavoro e 0,2666% del lavoratore;
b. oltre i 5 dipendenti: 0,80% di cui 0,5333% a carico del datore di lavoro e 0,2666% a carico del lavoratore.

 

Distinti saluti.

TERRAZZININ & PARTNERS