18 Luglio 2022

CIRCOLARE n. 36/2022 – Buoni Carburante D.L. 211/2022 – Chiarimenti da Agenzia Entrate

Facciamo seguito alle ns. circolari n.21/2022 e n. 30/2022, per informare che l’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare 14 luglio 2022 n. 27/E che fornisce chiarimenti sulla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare – soltanto per il periodo d’imposta 2022 – ai propri lavoratori dipendenti “Buoni carburante”, o titoli analoghi, esclusi da […]

Facciamo seguito alle ns. circolari n.21/2022 e n. 30/2022, per informare che l’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare 14 luglio 2022 n. 27/E che fornisce chiarimenti sulla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare – soltanto per il periodo d’imposta 2022 – ai propri lavoratori dipendenti “Buoni carburante”, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR, per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore in base all’art. 2 DL 21/2022 convertito. in L. 51/2022.

Soggetti beneficiari

I buoni carburante possono essere erogati a tutti i percettori di reddito di lavoro dipendente, restano pertanto esclusi i collaboratori, tirocinanti, amministratori e tutti gli altri percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente o di altra tipologia di reddito diverso dal reddito di lavoro dipendente (occasionali, etc).

 

Soggetti erogatori

Tutti i datori di lavoro che operano nel “settore privato” – così come individuato nella Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E – possono erogare i Buoni Carburante. Sono pertanto compresi anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

I buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro senza necessità di preventivi accordi contrattuali, quindi anche ad personam, purchè i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato: in tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante dovrà avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

 

Oggetto dell’agevolazione

I buoni carburante si devono intendere solo i titoli di spesa consegnati ai dipendenti (non è prevista erogazione monetaria diretta) per indennizzare dei maggiori costi sostenuti nel contesto del caro carburanti e riguardano tutti i tipi di carburante per l’autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano) oltre che energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Trattamento fiscale

I buoni carburante per quanto ricondotti nell’art. 51, c. 3 ultimo periodo, TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23, rappresentano una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale sopra riportata.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni carburante e un valore di € 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni carburante).

Al superamento delle soglie il valore dei beni e servizi diverrà imponibile, di seguito alcuni esempi:

 

Esempio 1

Lavoratore dipendente beneficia:

per € 100 di buoni carburante

per € 300 di altri buoni

i buoni carburante sono esenti, mentre gli altri buoni sono integralmente soggetti per superamento soglia

 

Esempio 2:

Lavoratore dipendente beneficia

per € 250 di buoni carburante

per € 200 di altri buoni

i buoni carburante sono esenti fino ad € 200, la quota eccedente di € 50 di buoni carburante confluirà nella soglia degli altri buoni, in quanto capiente, ed anche il valore di € 250 (50 carburante + 200 altri buoni) sarà esente

 

Esempio 3:

Lavoratore dipendente beneficia

per € 250 di buoni carburante

per € 300 di altri buoni

tutti i buoni sono imponibili per superamento delle soglie.

 

Si ricorda che il valore convenzionale auto ed i buoni acquisto anche se transitati dai portali Welfare concorrono alla soglia degli “altri buoni”

 

Buoni carburante in sostituzione dei premi di risultato

L’Agenzia delle Entrate ritiene possibile la conversione del premio di risultato detassato in buoni carburante fermi restando gli obblighi già in vigore per la detassazione dei premi di risultato; tali buoni, tuttavia, devono essere erogati nell’anno in corso.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS