6 Aprile 2020

CIRCOLARE n. 40/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Riconoscimento infortunio sul lavoro per infezione da coronavirus

L’INAIL, con circolare 13 del 3 aprile 2020 ha chiarito il principio dell’infortunio sul lavoro da coronavirus. Nel dettaglio ha precisando che: i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato INAIL, sono inquadrati come infortuni sul lavoro; sono pertanto destinatari di tale tutela tutti i […]

L’INAIL, con circolare 13 del 3 aprile 2020 ha chiarito il principio dell’infortunio sul lavoro da coronavirus.

Nel dettaglio ha precisando che:

  • i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato INAIL, sono inquadrati come infortuni sul lavoro;
    sono pertanto destinatari di tale tutela tutti i lavoratori dipendenti e assimilati,  nonché lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale;
  • nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico; per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus;
  • a una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza.
    In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.
    Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.

  • Il termine iniziale della tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all’inizio della quarantena. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica di infortunio all’INAIL.
  • Per il datore di lavoro permane l’obbligo di denuncia/comunicazione d’infortunio all’INAIL,  allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.
    Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista sia per i soggetti assicurati INAIL, sia per i soggetti per i quali non sussiste il predetto obbligo assicurativo.

 

Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. In tale fattispecie, il riconoscimento medico-legale sarà guidato dal dato epidemiologico.

Poiché durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

  • Gli eventi infortunistici da infezione coronavirus non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS