9 Aprile 2020

CIRCOLARE n. 41/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto Cura Italia – Bonus dipendenti operativi in Marzo

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 9 Aprile 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il bonus dipendenti di cui al DL 18/2020 che hanno modificato le interpretazioni fornite con la Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate e riportati nella ns. circolare 41/2020. La presente pertanto sostituisce quest’ultima. Con riferimento al Bonus dipendenti operativi in Marzo si […]

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 9 Aprile 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il bonus dipendenti di cui al DL 18/2020 che hanno modificato le interpretazioni fornite con la Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate e riportati nella ns. circolare 41/2020. La presente pertanto sostituisce quest’ultima.

Con riferimento al Bonus dipendenti operativi in Marzo si evidenziano i seguenti principi:

Soggetti beneficiari: i lavoratori dipendenti – sono esclusi collaboratori coordinati e continuativi,  amministratori, collaboratori occasionali, lavoratori domestici – che abbiano svolto prestazioni lavorative in sede nel mese di Marzo 2020 e che nel 2019 abbiano avuto un reddito complessivo annuo pari o inferiore a 40.000,00. Il reddito da prendere in considerazione è quello riportato nella CU 2020 Parte B – Dati Fiscali – punto 1 o 2 pertanto esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

 

Misura del bonus: Euro 100,00 per il solo mese di Marzo rapportato ai giorni di lavoro effettivamente svolti.

 

Calcolo dei giorni: il premio spetta per i giorni in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro o presso clienti/distacco/trasferta e non spetta se ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

 

Importo giornaliero: il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il rapporto tra giorni di presenza in sede e i giorni lavorabili (previsti dal CCNL)

 

Lavoratori part-time: l’importo NON deve essere riproporzionato per la percentuale di part-time. Per i part-time verticali ai fini del calcolo dei giorni si considerano giorni lavorabili, i giorni in cui il dipendente avrebbe dovuto effettuare la sua prestazione. In caso di più rapporti di lavoro al dipendente spetterà l’importo di 100 euro da uno solo dei propri datori di lavoro.

 

Attestazione del reddito: il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

AUTOCERTIFICAZIONE circolare 41

 

Compensazione di quanto erogato: il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente avverrà sul mod. F24 con tributo 1699 mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS