17 Novembre 2021

CIRCOLARE n. 46/2021 – ESONERO CONTRIBUTIVO SETTORI TURISMO-COMMERCIO-CRETAIVO-CULTURALE-SPETTACOLO ART. 43 DL 73/2021

Con circolari n. 140/2021 e n. 169/2021 l’INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo previsto dall’art. 43 DL 73/2021 a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Il predetto esonero è […]

Con circolari n. 140/2021 e n. 169/2021 l’INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo previsto dall’art. 43 DL 73/2021 a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Il predetto esonero è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 e, non avendo natura di incentivo all’assunzione, è compatibile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con ammortizzatori sociali con causale covid19 che con trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da covid19.

 

Datori di lavoro

Possono accedere al beneficio in parola i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (vedi allegato 1), che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. La misura non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs 165/2001.

Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021, siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

 

Assetto, misura e durata dell’esonero

L’importo dell’esonero in esame è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Ciò implica che:

  1. per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.
  2. per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.

 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile; a tal fine si ricorda che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

– i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);

– i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);

– il contributo addizionale IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992;

– il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.

Inoltre, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. – l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

 

Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione datoriale non versata, relativa al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, determini un credito potenzialmente fruibile per un periodo inferiore rispetto al suddetto limite temporale (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) rimane comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori.

Inoltre, si fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione; pertanto l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

 

Condizioni

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dall’articolo 43 DL 73/2021. In particolare, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il legislatore ha previsto un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2021.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’articolo 43, comma 5, del decreto Sostegni bis stabilisce che il beneficio in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020[2], recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″(c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

 

Coordinamento con altre misure

L’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

 

Domanda di ammissione all’esonero

L’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Ai fini dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione dovrà essere inoltrata all’INPS – ENTRO IL 10/12/2021 – una domanda di ammissione all’esonero (modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”), fornendo le seguenti informazioni:

– codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;

– matricola aziendale;

– dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);

– ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione.