18 Maggio 2020

CIRCOLARE n. 47/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS D.M. 4 MAGGIO 2020 – FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA ESTENSIONE BENEFICIARI

Con D.M. 4 maggio 2020, n. 10, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso noto che l’indennità in favore di lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui è stato istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza […]

Con D.M. 4 maggio 2020, n. 10, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso noto che l’indennità in favore di lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui è stato istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza ex art. 44, D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), è estesa per il mese di marzo 2020 anche ad altre categorie di lavoratori non coperte da altri interventi.

In particolare, possono fruire di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, i seguenti lavoratori:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’art, 2, comma 26, della L. n. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti sopra elencati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
  2. b) titolari di pensione.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

– i trattamenti di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020;

– le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020;

– l’indennità di cui al D.M. 28 marzo 2020;

– il reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda.

Le disposizioni del decreto in oggetto hanno in ogni caso efficacia successivamente alla pubblicazione della L. 24 aprile 2020, n. 27 (avvenuta sul S.O. n. 16/L alla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020), di conversione del D.L. n. 18/2020, cd. decreto Cura Italia.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS