18 Maggio 2020

CIRCOLARE n. 48/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS D.L. 16-05-2020 N. 33 / DPCM 17-05-2020 ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID19

Facendo seguito alle ns circolari in merito ai provvedimenti deliberati per emergenza coronavirus, segnaliamo che è stato pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2020, n. 125 il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con cui il Governo ha definito  (fermo restando le ulteriori misure restrittive adottate dalle Regioni, VEDI ad. es. allegata Ordinanza Regione Lombardia […]

Facendo seguito alle ns circolari in merito ai provvedimenti deliberati per emergenza coronavirus, segnaliamo che è stato pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2020, n. 125 il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con cui il Governo ha definito  (fermo restando le ulteriori misure restrittive adottate dalle Regioni, VEDI ad. es. allegata Ordinanza Regione Lombardia del 17/05/2020) le nuove misure adottate, con decorrenza 18 maggio 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e  inoltre che è stato pubblicato nella G.U del 17 maggio 2020, n. 126 il DPCM del 17 maggio 2020, con il quale sono state disposte le misure di attuazione del citato D.L. n. 33/2020 e del D.L. n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure per le attività economiche

Tutte le attività economiche (produttive, industriali, commerciali, professionali e di servizi) che già hanno riaperto o che riapriranno dal 18 maggio 2020, devono rispettare i protocolli di sicurezza adottati per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19.

In particolare, sono stati sottoscritti:

– per le attività industriali e produttive, il protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;

– per i cantieri, il protocollo di sicurezza sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;

– per i trasporti, il protocollo di sicurezza sottoscritto il 20 marzo 2020;

– per tutti i restanti settori di attività (commercio, servizi, intrattenimento, etc. ), gli indirizzi operativi definiti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con accordo del 16 maggio 2020 (vedi allegato), finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, e sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

 

A partire dal 18 maggio riapriranno tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.), le attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici) e le attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.), il tutto a condizione che le Regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e che vengano adottati protocolli di sicurezza.

Le attività commerciali al dettaglio possono riaprire a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Da lunedì 18 maggio potranno riprendere la loro attività anche gli stabilimenti balneari, così come potranno riprendere gli allenamenti degli sport di squadra e riapriranno i musei, il tutto sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza specifici.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Per gli stabilimenti balneari e per le spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

– l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;

– l’accesso dei fornitori esterni;

– le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

– la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;

– le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;

– le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

– lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;

– le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;

– le spiagge di libero accesso.

 

Sono ancora sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Restano ancora sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

 

Sono ancora sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 

Sono ancora sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

 

Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

 

Le attività delle strutture ricettive possono riaprire a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

– le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

– le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

– le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

– l’accesso dei fornitori esterni;

– le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

– lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

– le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

 

Dal 25 maggio riapriranno invece le palestre, le piscine, e i centri sportivi e dal 15 giugno i cinema e i teatri. Detti spettacoli sono svolti con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

 

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

 

Misure di contenimento per gli spostamenti

Dal 18 maggio 2020 ci s potrà spostare all’interno della regione senza nessuna limitazione, si potrà uscire di casa senza più dover giustificare le ragioni dello spostamento. Non sarà più necessaria l’autocertificazione, se non fino al 3 giugno per gli spostamenti tra Regioni, consentiti sempre per motivi di lavoro, salute e urgenza.

 

Riprende anche la vita sociale e gli incontri con gli amici. Rimane naturalmente il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus e per chi viene posto in quarantena. Rimangono anche limitazioni per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19, che dovrà rimanere a casa.

Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici e bisognerà rispettare la distanza di un metro.

Per la mascherina vi è l’obbligo per specifici luoghi, ma c’è la raccomandazione di portarla sempre con sé, e di indossarla al chiuso o anche all’aperto qualora non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza.

 

Dal 18 maggio è prevista anche la ripresa delle celebrazioni liturgiche e religiose in ossequio alle disposizioni di sicurezza stabilite nei protocolli firmati nei giorni scorsi dal Governo e dalle rappresentanze delle varie comunità religiose.

 

Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

 

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

 

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle seguenti linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

 

A decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

 

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

– motivi del viaggio;

– indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

– recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

 

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la citata documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.

Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.

Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

 

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 72 ore, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

– motivi del viaggio;

– indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

– recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la citata documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.

Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

– motivi del viaggio;

– indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

– recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 

Disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero

A decorrere dal 3 giugno 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

– Stati membri dell’Unione Europea;

– Stati parte dell’accordo di Schengen;

– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

– Andorra, Principato di Monaco;

– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

 

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Disposizioni specifiche per la disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

 

Sanzioni e controlli

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS