23 Giugno 2020

CIRCOLARE n. 56/2020 – FRINGE BENEFIT AUTO NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA DA 01/07/2020

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, il calcolo dei fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51, comma 4, lettera a, TUIR con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio […]

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, il calcolo dei fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51, comma 4, lettera a, TUIR con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 cambierà completamente rispetto alle attuali regole in quanto si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni – in termini di tassazione – per i veicoli più inquinanti.

ATTUALE TASSAZIONE (applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020)

Per il dipendente, l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a, TUIR determina un fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI. Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al dipendente.

 

Esempio:

Si supponga che a un dipendente venga concessa, in data 1° gennaio 2020, per l’intero anno, in uso promiscuo, una vettura BMW, modello 340IA 3.0 326 CV Gran Turismo.

In base alle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2020 (pubblicate sulla G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), il costo per chilometro ai fini del calcolo del fringe benefit è pari a 0,8574.

Pertanto, il fringe benefit per il dipendente sarà pari a:

(0,8574 x 15.000) x 30% = 3.858,30 (valore che concorre a formare retribuzione imponibile sia ai fini contributivi che ai fini fiscali).

 

NUOVA TASSAZIONE (applicabile per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020)

Nel dettaglio la nuova disciplina normativa prevede per l’anno 2020 che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI), la percentuale da applicare per determinare la retribuzione imponibile sia collegata anche alle emissioni e sarà la seguente:

– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

– 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

 

A decorrere dal 2021, la percentuale da applicare per determinare la retribuzione imponibile sarà la seguente:

– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

 

Esempio:

Tornando all’esempio precedente, si supponga che la stessa automobile (BMW, modello 340IA 3.0 326 CV Gran Turismo) venga immatricolata e concessa in uso promiscuo, a decorrere dal 1° luglio 2020.

La vettura in questione ha emissioni di CO2 pari a 172g/km.

Pertanto, il fringe benefit sarà pari a:

(0,8574 x 15.000) x 40% = 5.144,40 con un aumento del valore che concorre a formare retribuzione imponibile sia ai fini contributivi che ai fini fiscali di imponibile pari a 1.286,10

 

Se la stessa vettura sarà immatricolata concessa in uso a partire dal 2021, supponendo che le nuove regole siano confermate anche per il prossimo anno, il fringe benefit sarà pari a:

(0,8574 x 15.000) x 50% = 6.430,50.

 

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