19 Giugno 2020

CIRCOLARE n. 55/2020 – Emergenza Coronavirus D.L. 52/2020 INPS messaggio 2489/2020

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 151, il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 contenente misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. In seguito alla pubblicazione di tale DL. 52/2020, entrato in vigore il 17 […]

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 151, il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 contenente misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

In seguito alla pubblicazione di tale DL. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, e del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), l’INPS – con messaggio n. 2489/2020 – nelle more della pubblicazione delle apposite circolari, fornisce i primi indirizzi operativi sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, il rilascio della domanda INPS di CIG in deroga, l’anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.

 

Come noto, l’attuale normativa prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, previo rifinanziamento della misura con uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 19, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, come modif. dall’art. 68, D.L. n. 34/2020).

DL 52/2020

L’articolo 1 DL 52/2020, in deroga alla normativa vigente sopra citata, prevede che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

In sostanza per accedere alle ulteriori 4 settimane di trattamento, il datore di lavoro deve aver fruito interamente delle prime 9 settimane e delle 5 ulteriori concesse, per un totale di 14 settimane e che le nuove 4 settimane possano essere fruite anche prima del 1° settembre 2020.

Resta invariata la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

 

Il comma 2 dell’articolo 1, inoltre, in deroga a quanto previsto a legislazione vigente, dispone che le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria.

n.b.: per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Inoltre, si dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, spostato – in sede di prima applicazione – al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella precedente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Infine gli articoli 2 e 3 del DL. 52/2020 prevedono la proroga per la presentazione della domanda di Rem nonché per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo:

– in deroga a quanto previsto dall’articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020;

– in deroga a quanto previsto dall’articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

 

INPS messaggio n. 2489/2020

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

 

Per consentire alle aziende di richiedere l’ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime 9 settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane in questione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9. Contestualmente, con la stessa domanda potrà essere richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 (9 + 5).

In tutti i casi in cui il datore di lavoro debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con autodichiarazione del periodo effettivamente fruito (vedi INPDS messaggio n. 2101/2020).

Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare uno specifico format di prossima pubblicazione.

Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori 4 settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del DL 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

 

Termini di trasmissione delle domande

Le istanze finalizzate alla richiesta di trattamenti di integrazione salariale devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il DL 52/2020 stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Con circolari di prossima pubblicazione l’INPS fornirà ulteriori dettagli sull’argomento.

 

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)


Ferme restando le particolari disposizioni regionali (vedi Regione Lombardia – ns. circolare 54/2020), il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia di CIGD relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la CIGO e l’assegno ordinario. Le ulteriori 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. Mentre rimane inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS) per l’intero territorio nazionale e durata massima di diciotto settimane (9+4+5) per Regione Lombardia e ex “zona rossa” e “zona gialla”, le ulteriori 4 settimane da richiedere all’Inps possono essere usufruite anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive per l’intero territorio nazionale e 22 settimane complessive per le ex “zone rosse” e “zone gialle”.

 

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’INPS


L’articolo 22-quater del DL 18/2020, così come modificato dal DL 34/2020, disciplina il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’INPS, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Istituto autorizza le domande e può disporre a richiesta del datore di lavoro l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 18/2020, vale a dire dal 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Tale disciplina è stata ulteriormente modificata dal DL 52/2020 (articolo 1, comma 3) stabilendo che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo. Di contro, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22–quater, comma 4, del richiamato DL. 18/2020, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.