20 Luglio 2022

Smart working: nuove regole e cosa cambia dopo l’emergenza

Smart working: nuove regole. D’ora in poi sarà necessario stipulare un accordo individuale con i lavoratori interessati e darne comunicazione al Ministero del Lavoro. Smart working: cosa cambia dopo la fase di emergenza? In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale del numero di lavoratori che hanno avuto la possibilità di sperimentare […] smart-working-nuove-regole

Smart working: nuove regole. D’ora in poi sarà necessario stipulare un accordo individuale con i lavoratori interessati e darne comunicazione al Ministero del Lavoro.

Smart working: cosa cambia dopo la fase di emergenza?
In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale del numero di lavoratori che hanno avuto la possibilità di sperimentare lo smart working, grazie alla forma semplificata concessa dal Governo in via eccezionale, per contrastare la diffusione del Covid durante questo periodo di emergenza.


Dopo il 31 agosto però ci saranno importanti cambiamenti: non sarà infatti più possibile attivare né utilizzare lo smart working come fatto finora, in forma semplificata.
Questo significa che lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile o smart working sarà possibile soltanto tramite un accordo individuale, stipulato, sottoscritto e depositato al Ministero del Lavoro.

Smart working: nuove regole

A partire dal 1° settembre 2022 quindi le aziende saranno tenute a stipulare tale accordo con i singoli lavoratori che intendono continuare ad usufruire di questa modalità di lavoro.

L’accordo individuale dovrà essere stipulato secondo le specifiche esigenze aziendali, nel rispetto delle eventuali norme previste dai CCNL, e dovrà essere condiviso con il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) oppure con il consulente designato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con allegata l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

L’accordo dovrà contenere indicazioni specifiche sulle modalità di esecuzione del lavoro agile o smart working, con particolare riguardo a:

  • durata del periodo di lavoro agile/da remoto
  • alternanza tra periodi di lavoro in presenza e smart working
  • luoghi eventualmente esclusi dall’esercizio della prestazione lavorativa in smart working
  • strumenti di lavoro utilizzati
  • tempi di riposo spettanti al lavoratore e relative misure tecniche volte a garantire il suo diritto alla disconnessione
  • forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa che avviene in smart working, compatibili con la normativa sulla privacy e lo Statuto dei Lavoratori
  • formazione, se necessaria, per consentire al lavoratore di svolgere le sue mansioni professionali in modalità agile
  • forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Comunicazione Smart Working: come fare

La comunicazione dello smart working al Ministero del Lavoro potrà essere effettuata in convenzione da intermediari abilitati, come lo studio Terrazzini. A questo scopo occorrerà predisporre alcuni documenti necessari all’invio della comunicazione in questione.

Vediamo insieme quali sono:

  • copia dell’accordo individuale di smart working sottoscritto dalle parti, ovvero azienda e lavoratore titolare del contratt
  • dati del lavoratore, ovvero nome e cognome e codice fiscale

Occorre altresì comunicare la data di sottoscrizione dell’accordo e la data di decorrenza, cioè il momento dal quale l’accordo entra effettivamente in vigore, nonché la data di fine accordo in caso questo abbia una durata definita nel tempo.

Accordo lavoratore azienda per smart-working: tipologie

L’azienda ha la possibilità di negoziare con il lavoratore diverse tipologie di accordo per il prolungamento dello smart working. In particolare questo potrà essere:

  • a tempo indeterminato (TI)
  • a tempo determinato (TD)

Bisognerà inoltre specificare il numero di giorni di smart working e la sua periodicità, settimanale o mensile.

Mancata comunicazione smart working: le sanzioni previste

I datori di lavoro che non comunicheranno per tempo l’accordo potranno essere soggetti a sanzioni, che vanno da un minimo di 100€ ad un massimo di 500€.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la circolare completa Terrazzini qui.