Facciamo seguito alle ns. circolari n. 14/2018, 18/2018, 19/2018 e con la presente informiamo che il Ministero del lavoro, con la circolare 31 ottobre 2018, n. 17, ha fornito indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018) in particolare alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Premesso che è stata ridotta da 36 a 24 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione, si precisa che è possibile stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di una delle seguenti specifiche ragioni / causali che giustificano un’assunzione a termine:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.