2 Agosto 2023

CIRCOLARE n. 20/2023 – FRINGE BENEFIT 2023

Facendo seguito alle ns. circolari n. 10/2023 del 11/05/2023 e n. 17/2023 del 04/07/2023 comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate con circolare_welfarerev n. 23 del 1 agosto 2023 ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dall’art. 40 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del […]

Facendo seguito alle ns. circolari n. 10/2023 del 11/05/2023 e n. 17/2023 del 04/07/2023 comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate con circolare_welfarerev n. 23 del 1 agosto 2023 ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dall’art. 40 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. DECRETO LAVORO).

Si ricorda che tale norma prevede, limitatamente al periodo di imposta 2023, un innalzamento a 3.000,00= euro della soglia di esenzione contributiva e fiscale dei c.d. fringe benefit (valore dei beni ceduti / servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) riconosciuti, anche ad personam, ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi:

– i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;

– i figli adottivi o affidati.

 

In particolare la suddetta disposizione si applica sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che a quelli titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con figli fiscalmente a carico.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli che possiedono un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro ossia a 4.000,00 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni; al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, anche qualora i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito più elevato. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

 

Qualora in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto dovesse emergere che il valore complessivo dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate / rimborsate per utenze domestiche sia superiore alla soglia di 3.000,00= euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza.

 

Alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

I datori di lavoro, inoltre, provvedono all’applicazione della suddetta misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti in azienda, fermo restando che si ritiene che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

 

L’applicazione della misura agevolativa è applicabile a condizione che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico. Fermo restando che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, si evidenzia che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

 

Si precisa, infine, che il suddetto regime rappresenti un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al c.d bonus carburante (vedi ns. circolari n. 6/2023 del 17/01/2023 e n. 12/2023 del 17/03/2023); ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200,00 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000,00 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS