21 Novembre 2023

CIRCOLARE n. 24bis/2023 – RIFORMA DEL LAVORO NEL SETTORE SPORTIVO COMUNICAZIONI INSTAURAZIONE E CESSAZIONE ANTICIPATA RAPPORTI DI LAVORO

Facendo seguito alle ns. circolare n. 20 bis del 06/09/2023, circolare n. 23 bis del 27/10/2023, circolare n. 23 ter del 03/11/2023, circolare n. 23 quater del 03/11/2023 e circolare n. 23 quinquies del 14/11/2023 Vi segnaliamo che è stato pubblicato sul sito del Governo – Dipartimento dello Sport in data 16 novembre 2023 il […]

Facendo seguito alle ns. circolare n. 20 bis del 06/09/2023, circolare n. 23 bis del 27/10/2023, circolare n. 23 ter del 03/11/2023, circolare n. 23 quater del 03/11/2023 e circolare n. 23 quinquies del 14/11/2023 Vi segnaliamo che è stato pubblicato sul sito del Governo – Dipartimento dello Sport in data 16 novembre 2023 il DPCM 27/10/2023, con il quale sono state definite le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e di cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021.

Premesso che nell’area del dilettantismo l’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, tali comunicazioni possono essere effettuate in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o, in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Si precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 01/07/2023 e fino alla data del 16/11/2023 attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 28, c. 3, D.Lgs. n. 36/2021.

Si precisa, inoltre, che in fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro decorre dal 17 novembre per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

In caso di omessa o ritardata comunicazione è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 100= a 500= euro ex art 19, c. 3, D.Lgs. 276/2003.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS