12 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 06/2022 – Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva

Facciamo seguito alla ns. Circolare 3/2022 ed informiamo che con Nota prot. n. 29 del 11 gennaio 2022, l’Ispettorato Territoriale del lavoro ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale (DL 146/2021 convertito in L. 215/2021 art. 13). Tipologia di prestazioni per cui vige l’obbligo La disposizione […]

Facciamo seguito alla ns. Circolare 3/2022 ed informiamo che con Nota prot. n. 29 del 11 gennaio 2022, l’Ispettorato Territoriale del lavoro ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale (DL 146/2021 convertito in L. 215/2021 art. 13).

Tipologia di prestazioni per cui vige l’obbligo

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall’articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir, le c.d. “prestazioni occasionali con ritenuta al 20%”.

Si tratta di quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, si obbligano a compiere, nei confronti di un committente e verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

Sono invece esclusi dal richiamato obbligo:

  • le collaborazioni coordinate e continuative (ex Co.pro ora Co.Co.Co. );
  • le prestazioni occasionali, instaurate ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (ex voucher ora PrestO);
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione. (i “Riders”, fattorini che tramutano un ordine su internet in consegna a domicilio)

 

Tempistiche

L’obbligo riguarda :

  1. i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota INL (11/01/2022);
  2. i rapporti in corso alla data di emanazione della Nota (11/01/2022);
  3. i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati,

per la casistica 1)  la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

per le casistiche 2) e 3) la comunicazione dovrà essere effettuata ENTRO il 18 gennaio 2022.

 

Modalità di comunicazione e contenuto della stessa

In attesa dell’aggiornamento del portale Cliclavoro, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail (ordinaria, NO PEC) allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale individuato in funzione del luogo di svolgimento della prestazione (l’elenco è allegato alla presente), indicando nell’oggetto della stessa COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ex art. 14 D.Lgs. 81/2008.

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve contenere le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore (completi di codice fiscale);
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività del prestatore;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico

Le comunicazioni trasmesse potranno essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

Copia della email inviata dovrà essere conservata negli archivi aziendali ed esibita in caso di richiesta da parte del personale ispettivo.

 

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 è altresì prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora sia rilevato un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

 

Si invia la presente a mero titolo informativo trattandosi di posizioni lavorative non gestite dallo scrivente Studio data la natura di lavoro autonomo, Vi invitiamo pertanto a prendere contatto con il soggetto che gestisce tali posizioni per Vs. conto.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS