10 Agosto 2018

CIRCOLARE n. 18/2018 – DECRETO DIGNITÀ – NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO

Facendo seguito alla ns. circolare n. 14/2018 del 17/07/2018 comunichiamo che, in data 07/08/2018, il Senato ha approvato, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in GU, il DDL di conversione, con modificazioni, del DL 87/2018 (c.d. decreto dignità). Per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro : sono state […]

Facendo seguito alla ns. circolare n. 14/2018 del 17/07/2018 comunichiamo che, in data 07/08/2018, il Senato ha approvato, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in GU, il DDL di conversione, con modificazioni, del DL 87/2018 (c.d. decreto dignità).

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro :

  • sono state modificate le discipline dei contratti di lavoro a termine, della somministrazione di lavoro e delle prestazioni occasionali previste dall’art. 54-bis D.L. 50/2017,
  • sono state prorogate al 2019 ed al 2020 le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 205/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di under 35;
  • è stato aumentato l’importo delle indennità per i licenziamenti ingiustificati.

Sono state inoltre introdotte misure contro la delocalizzazione delle imprese e per la tutela dei livelli occupazionali, che portano alla decadenza dai benefici fiscali e contributivi concessi alle aziende che spostano la loro attività produttiva.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi (e non più 36, come la precedente disciplina); tuttavia, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Qualora sia stipulato un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle suddette esigenze, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Pena la trasformazione a tempo indeterminato, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato solo a fronte di una delle suindicate esigenze legittimanti l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, mentre in caso di proroga, l’indicazione di una esigenza è necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i 12 mesi (n.b.: tali disposizioni non si applicano ai contratti per attività stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di una esigenza specifica).

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (e non più 36), e, comunque, per un massimo di quattro volte (e non più 5) nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Si precisa che le suddette previsioni normative si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti successivi al 31/10/2018, con esclusione dei contratti stipulati dalle PA, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DL.

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il  limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (pari all’1,40% della retribuzione imponibile) è aumentato dello 0,50% per ogni rinnovo, anche in somministrazione (n.b: tale disposizioni NON si applica ai contratti di lavoro domestico).

Viene infine innalzato a 180 giorni il termine (decorrente dalla  cessazione dl ogni singolo contratto) per contestare la legittimità del contratto.

SOMMINISTRAZIONE

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra società di somministrazione e lavoratore somministrato è soggetto alla normativa di cui al Capo III D.Lgs. 81/2015 (Lavoro a tempo determinato) con esclusione degli artt. 21, c. 2 (intervalli tra contratti), 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza).

Inoltre, in caso di somministrazione, le condizioni di cui all’art. 19, c. 1 devono sussistere in capo all’utilizzatore e, fatti salvi i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stesso e fermo restando il limite legale del 20% relativo ai contratti a tempo determinato (ovvero il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva), il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e in somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 30% del numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferiscono le stipule, con arrotondamento all’unità superiore se il decimale è pari o superiore allo 0,5. Se l’attività è iniziata in corso d’anno il limite viene calcolato al momento della stipula del contratto di somministrazione. Sono esenti dai limiti quantitativi i lavoratori in mobilità (genere, pressoché estinto, attesa la cancellazione delle liste dal 1° gennaio 2017), i soggetti disoccupati che fruiscono del trattamento di NASPI o di interventi integrativi salariali da almeno sei mesi, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come tali definiti dall’art. 2 (n. 4 e 99) del Regolamento CE n. 651/2014 ed individuati con D.M. del Ministro del Lavoro.

Ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 D.Lgs. 276/2003, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione

REGIME SANZIONATORIO LICENZIAMENTI

Innalzati rispettivamente da 4 a 6 e da 24 a 36 mensilità le indennità minime e massime da corrispondere al lavoratore ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.Lgs.23/2015 in caso di licenziamento illegittimo (n.b.: conseguentemente, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs.23/2015, per i datori fino a 15 dipendenti l’indennità minima in caso di licenziamento illegittimo viene innalzata da 2 a 3 mensilità).

Innalzati anche rispettivamente da 2 a 3 e da 18 a 27 mensilità l’importo minimo e massimo dell’offerta  conciliativa facoltativa ad accettazione del licenziamento prevista dall’art. 6, c. 1, D.Lgs.23/2015.

PRESTAZIONI OCCASIONALI ex art 54-bis D.L. 50/2017

In materia di prestazioni occasionali è stato modificato l’articolo 54-bis D.L. 50/2017 disponendo:

  • l’estensione della loro utilizzabilità alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori limitatamente alle attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • che i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • l’ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (già previsto), ma anche l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva turistica e stabilendo che per i suddetti soggetti l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione è incrementato dagli odierni 3 ad un massimo di 10 giorni
  • che, a richiesta del prestatore all’atto della registrazione nella piattaforma INPS il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita sulla piattaforma è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte di autorizzazione o mandato emesso dalla piattaforma INPS, stampato dall’utilizzatore, e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. In questo caso, gli oneri del pagamento del compenso sono, però, a carico del prestatore;
  • l’esclusione dell’irrogazione della sanzione per violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Prorogate al 2019 ed al 2020 le agevolazioni contributive previste dalla L. 205/2017 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di under 35.

 

MISURE PER CONTRASTARE LA DELOCALIZZAZIONE E PER SALVAGUARDARE I LIVELLI OCCUPAZIONALI

Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. La decadenza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio se, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’UE e degli Stati SEE. In tal caso, l’importo dei benefici fruiti dovrà essere restituito, maggiorato di interessi.

Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10% il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Seguiranno ns. circolari di approfondimento delle suddette novità normative, anche in base ai necessari chiarimenti attesi dagli Enti preposti.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS