2 Dicembre 2021

CIRCOLARE n. 48/2021 – DL 172/2021 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021 il Decreto Legge n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Il provvedimento è in vigore dal 27 novembre 2021; di seguito le principali misure, finalizzate al contenimento della “quarta ondata” della […]

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021 il Decreto Legge n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il provvedimento è in vigore dal 27 novembre 2021; di seguito le principali misure, finalizzate al contenimento della “quarta ondata” della pandemia.

Obbligo vaccinale e terza dose

A far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale si intende adempiuto con la somministrazione anche della dose di richiamo (c.d. Terza Dose) successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Obbligo vaccinale per nuove categorie

A far data dal 15 dicembre 2021, viene esteso l’obbligo vaccinale – che è obbligo differente dal mero possesso del Green Pass – alle seguenti categorie di lavoratori:

  1. personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  2. personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale;
  3. personale amministrativo delle strutture sanitarie / sociosanitarie;
  4. personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

► Con riferimento al punto a) si ritiene che l’obbligo vaccinale sia in capo a chiunque acceda alle istituzioni scolastiche, educative e formative come sopra dettagliate per svolgere un’attività lavorativa o professionale a qualsiasi titolo (ad esempio soggetti esterni / appaltatori, addetti alle mense, addetti alle pulizie, ecc.).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, come sopra richiamati; il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle strutture in cui i lavoratori soggetti all’obbligo prestano servizio. Tali soggetti sono tenuti a verificare immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale, acquisendo le necessarie informazioni.

▪ Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS Cov-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambio della campagna vaccinale in atto, i soggetti responsabili/ verificatori invitano senza indugio l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti responsabili/verificatori invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

▪ In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, i soggetti responsabili/verificatori accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato con contestuale immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati; la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 

Sanzioni

▪ per le violazioni degli obblighi dei soggetti responsabili/verificatori è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000;

▪ in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

La sanzione è irrogata dal prefetto.

 

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

(cfr ns. Circolare 15 / 2 aprile 2021)

 

A far data dal 15 dicembre 2021 sono previste le seguenti nuove disposizioni:

▪ tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo operano in una struttura dotata di autorizzazione sanitaria sono soggetti all’obbligo vaccinale;

▪ tutti gli operatori sanitari e di interesse sanitario che hanno terminato il ciclo vaccinale della prima e seconda dose di richiamo, sono soggetti obbligati alla terza dose di richiamo;

▪ il titolare di studio ed il datore di lavoro più in generale è obbligato a verificare il Green Pass, sotto la sorveglianza del Direttore sanitario ove previsto dalla legge;

▪ gli Ordini professionali competenti per territorio e per le professioni sanitarie loro afferenti assumono al posto delle AUSL territoriali l’onere della verifica e di accertamento dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

→ L’inadempimento provoca:

▪ la sospensione immediata dalla professione e l’annotazione nell’Albo;.

▪ la sospensione immediata – assenza ingiustificata senza retribuzione –  con mantenimento del posto di lavoro          in caso di lavoro subordinato.

 

Durata del Green Pass

Condizione Rilascio Nuova Durata Decorrenza validità
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario (2° dose) o della somministrazione della relativa dose di richiamo (3° dose)  

9 mesi

A far data dal completamento del ciclo vaccinale primario (2° dose) o del richiamo (3° dose)
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (1° dose) Fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (2° dose) A far data dal 15mo giorno successivo all’effettuazione della 1° dose
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2  

6 mesi

Dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.
 

effettuazione di test antigenico rapido

 

48 ore

 

Dal momento di effettuazione del test

effettuazione di test molecolare anche salivare 72 ore Dal momento di effettuazione del test

 

 Green Pass  – utilizzo

Attività e servizi

L’obbligo di possesso e esibizione di Green Pass è previsto per l’accesso a:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, esclusi gli accesi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
  • feste per cerimonie civili e religiose;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche, locali assimilati.

Mezzi di trasporto

Il possesso di Green Pass, all’interno del territorio italiano, consente anche di:

  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione “;
  • volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Green pass rafforzato

Dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione soltanto ai possessori di green pass da vaccinazione o da guarigione è consentito accedere alle attività e ai servizi limitati o sospesi dalla normativa vigente, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali valgono tutti i tipi di green pass.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente a chi è in possesso del green pass da vaccinazione o da guarigione.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica

 

Green Pass – riepilogo utilizzo per zone

Zona Bianca

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che diversamente sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca. Per entrare in cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche servirà il green pass “rafforzato”. Il green pass “base”, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, resta confermato per accedere al luogo di lavoro, per salire sui mezzi di trasporto oltre che in palestra, in piscina e per attività sportiva al chiuso. Ma anche in musei, fiere, convegni, centri termali, parchi divertimento, impianti di sci. Resta libero l’accesso ai bar e ai ristoranti all’aperto; non serve nessun tipo di certificato neppure per la consumazione al bancone del bar o per acquistare cibo o bevande da asporto. Nessuna limitazione prevista per praticare sport all’aperto, dal tennis al calcetto (senza possibilità però di accedere a docce e spogliatoi degli impianti sportivi).

 

Zona Gialla

In area gialla il Super Green Pass è operativo già da lunedì 29 novembre e senza alcuna scadenza temporale. Per entrare in cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche servirà il green pass “rafforzato”.  Non vale più la norma dei quattro commensali al tavolo al ristorante. I limiti di capienza in zona gialla sono gli stessi della zona bianca: 100% per cinema e teatri; 75% per gli stadi e impianti sportivi all’aperto; 60% per impianti sportivi al chiuso; 75% per discoteche all’aperto e 50% al chiuso.  Il Green Pass “base”, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, resta confermato per accedere al luogo di lavoro, per salire sui mezzi di trasporto oltre che in palestra, in piscina e per attività sportiva al chiuso. Ma anche in musei, fiere, convegni, centri termali, parchi divertimento, impianti di sci.  Resta libero l’accesso ai bar e ai ristoranti all’aperto; non serve nessun tipo di certificato neppure per la consumazione al bancone del bar o per acquistare cibo o bevande da asporto. Nessuna limitazione prevista per praticare sport all’aperto, dal tennis al calcetto (senza possibilità però di accedere a docce e spogliatoi degli impianti sportivi).

 

Zona Arancione

In area arancione il Super Green Pass è operativo già da lunedì 29 novembre e senza alcuna scadenza temporale.  In questa zona non ci saranno più chiusure. Restano aperte tutte le attività che con la normativa vigente chiuderebbero, ma saranno accessibili solo con il Super Green Pass, che rispetto alla zona bianca e gialla si estende quindi agli impianti sciistici, ma anche a fiere, convegni, centri termali, parchi tematici e di divertimento. Le capienze restano le stesse valide per la zona bianca e gialla (vedi sopra).  In zona arancione di fatto tutte le attività dello svago e del tempo libero saranno accessibili solo ai vaccinati e ai guariti. Il Green Pass “base”, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, resta confermato per accedere al luogo di lavoro e per salire sui mezzi di trasporto.

 

Zona Rossa

Le chiusure scatteranno solo in zona rossa, dove le regole attuali non cambieranno. Quindi ci saranno il coprifuoco e le limitazioni agli spostamenti e le chiusure di bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri e musei scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

 

Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’Interno.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS