3 Dicembre 2021

Covid e lavoro: novità e misure urgenti a tutela di lavoratori e imprenditori

Covid e lavoro: ecco le misure più recenti introdotte e rinnovate dal Governo in materia di quarantena, congedo parentale e cassa Integrazione Covid Covid e lavoro: ecco le ultime novità introdotte dal Governo. Con decreto legge n° 146 del 21 Ottobre 2021, il Governo ha regolamentato ulteriormente le misure già prese in materia di tutela […] covid-e-lavoro

Covid e lavoro: ecco le misure più recenti introdotte e rinnovate dal Governo in materia di quarantena, congedo parentale e cassa Integrazione Covid

Covid e lavoro: ecco le ultime novità introdotte dal Governo.

Con decreto legge n° 146 del 21 Ottobre 2021, il Governo ha regolamentato ulteriormente le misure già prese in materia di tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, allo scopo di proteggere ulteriormente lavoratori e imprenditori dagli effetti della pandemia di Coronavirus.

Covid e lavoro: equiparazione di quarantena e malattia

Il decreto 146/21 prevede il rifinanziamento delle misure adottate per equiparare quarantena e malattia, confermando che, fino al 31 dicembre, i lavoratori che sono costretti a trascorrere un periodo di quarantena per rischio Covid riceveranno lo stesso trattamento economico previsto in caso di malattia.

Inoltre, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 nei casi di quarantena e domiciliazione fiduciaria anti Covid-19 equiparate alla malattia, i datori di lavoro del settore privato (con esclusione dei datori di lavoro domestico) con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS hanno diritto a un rimborso forfetario di € 600= per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS,

ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi tutelati, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

Rinnovo dei congedi parentali per Covid

Il decreto rinnova fino al 31 dicembre anche i congedi parentali per i figli minori di 14 anni, che si trovino a casa perché positivi al Covid, in quarantena o in DAD.

La soglia massima dei 14 anni non è da considerarsi valida in caso di figli con disabilità, per i quali il congedo Covid è previsto a prescindere dall’età.

Il congedo parentale per Covid prevede che il genitore riceva un’indennità pari al 50% della sua retribuzione. Il provvedimento resterà in vigore per tutto l’anno scolastico 2021/22. Esiste inoltre la possibilità di renderlo retroattivo, facendo domanda di conversione in congedo Covid per i permessi già fruiti nel corso dell’anno scolastico 2021.

La misura è valida anche per i lavoratori autonomi: i giorni effettivamente indennizzabili saranno in questo caso calcolati secondo la stessa modalità di calcolo della maternità, mentre l’importo del 50% sarà da intendersi calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per la tipologia di lavoro svolto.

Anche chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni può fruire del congedo (alternativamente all’altro genitore, mai contemporaneamente) ma senza corresponsione di retribuzione o indennità. Semplicemente, gli viene garantita la conservazione del posto di lavoro e persiste un divieto di licenziamento.

Cassa integrazione Covid: le novità

I datori di lavoro del settore privato (ad esclusione del settore industriale) possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza Covid-19.

In tal caso, l’Assegno ordinario e la Cassa Integrazione salariale in deroga possono essere concessi per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza Covid-19.

In tal caso, il trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 DL n. 18/2020) può essere concesso per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che presentano domanda per uno dei suddetti trattamenti di integrazione salariale, per la durata della fruizione del medesimo trattamento, non possono procedere a licenziamenti per motivi economici.

Vuoi altre informazioni sulle novità previste dall’ultimo decreto del Governo a proposito di Covid e lavoro? Consulta la circolare completa di Terrazzini qui.