25 Maggio 2020

CIRCOLARE n. 51/2020 – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato INPS circolare n. 57/2020

Con la Circolare n. 57/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha modificato quanto previsto dall’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), stabilendo che, per […]

Con la Circolare n. 57/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha modificato quanto previsto dall’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), stabilendo che, per la fruizione dell’esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani introdotto dalla legge n. 205/2017, il limite anagrafico da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2019 e 2020, è innalzato a 35 anni di età,  rimandando, per quanto non espressamente indicato, alla Circolare n.40/2018 (con la quale erano state fornite le istruzioni per l’esonero ex L. n. 205/2017).

n.b.: a partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Natura dell’esonero

L’esonero è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri (sono esclusi i dirigenti) che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età e che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, che operano in ogni settore economico del Paese, le cui attività produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, a prescindere dalla natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le aziende pubbliche privatizzate con lavoratori iscritti alla gestione ex INPDAP (compilazione <ListaPosPA> del flusso UNIEMENS).

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda:

  1. assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, effettuate a partire dal 1° gennaio 2019, anche in caso di rapporti part time;
    in tal caso, il requisito anagrafico del dipendente (età inferiore a 35 anni) deve essere verificato alla data di assunzione o trasformazione;
  2. assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate (a partire dal 1° gennaio 2019), entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di tipo A o C.

n.b.: Lo sgravio spetta anche in caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (MA condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione). L’esonero contributivo (per un periodo massimo di 12 mesi) troverà applicazione alla scadenza dell’ulteriore periodo agevolato già previsto in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (12 mesi dalla data di mantenimento in servizio).

L’esonero contributivo spetta anche in caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i rapporti di:

  • lavoro domestico;
  • apprendistato;
  • lavoro intermittente o a chiamata.

 

Condizioni per il diritto all’esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

– il lavoratore, alla data della nuova assunzione effettuata nelle annualità 2019 e 2020, non deve aver compiuto 35 anni (ossia deve avere al massimo 34 anni e 364 giorni). Al riguardo, si ribadisce che per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall’anno 2021 il limite anagrafico dovrà essere individuato nei 30 anni di età (da intendersi 29 anni e 364 giorni).
Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;

– il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale requisito deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.

Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della Legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Analoga considerazione è valida nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente o domestico.

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, si ricorda che l’Istituto ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

n.b.: il riscontro fornito dall’Inps non ha valore certificativo, pertanto si consiglia di acquisire dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (si allega fac-simile).

– l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice;

– il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, come previsto dal comma 105 della norma in trattazione, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Come già rilevato nella circolare n. 40/2018, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del D.lgs n. 150/2015) dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
  • l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020 (la cui disciplina di dettaglio e le relative istruzioni operative, come indicato dall’INPS, saranno oggetto di successiva apposita circolare);
  • con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2019, l’esonero in trattazione è cumulabile con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” 2019.

A tal proposito viene precisato che, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro già autorizzati nel corso dell’anno 2019 a fruire del suddetto incentivo sull’intera contribuzione datoriale sgravabile, che abbiano comunque interesse a fruire dell’esonero strutturale per le mensilità successive, gli stessi potranno continuare a godere della prima agevolazione, nel rispetto del massimale già accordato dall’Istituto, per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro; la fruizione dell’esonero strutturale potrà decorrere, invece, dal 13mo mese di rapporto, per un totale di 24 mesi.

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto, pertanto, è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 250 (€ 3.000 / 12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 8,06 (€ 250 / 31 gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nel caso di contratto part-time i suddetti importi andranno rapportati alla relativa percentuale.

In caso di giovani assunti/trasformati dopo un periodo di alternanza scuola-lavoro o dopo un periodo di apprendistato di tipo A o C (vedi sopra punto B), l’esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro annui.

La durata dell’esonero contributivo è stabilita in massimo 36 mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Sono esclusi dall’esonero:

– i premi e contributi dovuti all’INAIL;

– i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);

– i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);

– il contributo addizionale IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992;

– il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.

 

L’incentivo deve essere calcolato sui contributi al netto delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 252/2005.

L’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Fruizione incentivo per periodo residuo

Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi, indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro 6 mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

 

L’esonero contributivo spettante dovrà essere esposto all’interno della sezione <PosContributiva> di UNIEMENS / <ListaPosPA> di UNIEMENS a partire dal flusso UNIEMENS di competenza aprile 2020

n.b.: l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UNIEMENS di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS