25 Maggio 2020

CIRCOLARE n. 52/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS DL 34/2020 cd “Decreto Rilancio” – Misure urgenti di sostegno per i lavoratori domestici. Indennità lavoratori domestici. Emersione rapporti di lavoro irregolari

Il DL 34 /2020 – artt 85 e 103 –  ha introdotto misure specifiche a sostegno dei lavoratori domestici: ► A)  Indennità per i lavoratori domestici (art 85) Viene riconosciuta un’indennità – per i mesi di aprile e maggio 2020 – pari a € 500 per ciascun mese (importo complessivo € 1000 che non concorre […]

Il DL 34 /2020 – artt 85 e 103 –  ha introdotto misure specifiche a sostegno dei lavoratori domestici:

► A)  Indennità per i lavoratori domestici (art 85)

Viene riconosciuta un’indennità – per i mesi di aprile e maggio 2020 – pari a € 500 per ciascun mese (importo complessivo € 1000 che non concorre alla formazione del reddito)  ai lavoratori domestici che – alla data del 23 febbraio 2020 – abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Beneficiari.

Lavoratori domestici, assunti con regolare contratto, che prestano attività lavorativa per la vita familiare – comunità religiose – comunità senza fini di lucro – , anche nel caso in cui abbiano continuato a lavorare, abbiano fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extraferiale.

  • L’indennità NON spetta nei seguenti casi:
  • ai lavoratori domestici che convivono con il datore di lavoro,
  • ai percettori del reddito di emergenza,
  • ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare di 500 euro,
  • ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, il cui ammontare sia inferiore alla somma di 500 euro, in luogo del versamento dell’indennità in oggetto, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino al raggiungimento di tale importo e per le due mensilità di aprile e maggio 2020.
  • ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico
  • ai soggetti di cui all’articolo 103 del DL 34/2020 interessati dalle misure di emersione dei rapporti di lavoro, (cfr punto B) della circolare).
  • L’indennità NON è cumulabile con le seguenti indennità.
  1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
  3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  4. Indennità lavoratori del settore agricolo
  5. Indennità lavoratori dello spettacolo
  6. Indennità mensile di disoccupazione NASPI.

Indennità – modalità di richiesta

L’indennità erogata dall’INPS-  in unica soluzione -, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro,

va richiesta con apposita domanda da presentare:

► presso i Patronati;

►  tramite portale INPS (servizio attivo da oggi, 25 maggio 2020: dopo aver effettuato l’autenticazione, sono consultabili le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta).

 

B)  Emersione di rapporti di lavoro (art 103 )

 

Con la finalità di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria per COVID 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari per i lavoratori in agricoltura e nel settore domestico, è stata prevista una “sanatoria” che prevede due percorsi di emersione con possibilità di richiesta di un permesso di soggiorno:

 

1)  Da parte dei datori di lavoro per i lavoratori impiegati in modo irregolare nei settori:

►’agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacultura

►assistenza alla persona o per componenti della propria famiglia, ancorché conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

►lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

 

2) Da parte del cittadino non UE con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno impiegato in precedenza nei settori:

► agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacultura

►assistenza alla persona o per componenti della propria famiglia, ancorché conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

►lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Quando presentare l’istanza di emersione:

dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

 

Come presentare l’istanza di emersione :

 

  • Nel primo caso di emersione del lavoro irregolare (punto 1 infra) il datore di lavoro:

→ . può essere cittadino italiano, UE o Extra UE ma titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

deve presentare istanza indicando la durata del contratto e la retribuzione convenuta :

  • presso lo Sportello Unico Immigrazionepresso la Prefettura territorialmente competente se è per un cittadino extracomunitario;
  • presso l’INPS se si tratta di cittadino italiano o UE;

dovrà versare un contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore;

dovrà versare un ulteriore contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto interministeriale Ministeri Lavoro e politiche sociali/  Economia e finanze/Interno/Politiche agricole e forestali a oggi non ancora emanato;

→      non deve essere stato condannato negli ultimi 5 anni per:

. reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati diretti al reclutamento di persone da destinare allo sfruttamento e alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite;

. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

. se ha impiegato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o scaduto.

 

Lo Sportello Unico verifica con la Questura la presenza di motivi ostativi e con l’Ispettorato del lavoro la posizione economica del datore di lavoro, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione dell’assunzione e la compilazione dei moduli per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • Nel secondo caso di richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo (punto 2 infra),il lavoratore non comunitario:

deve essere in Italia da prima dell’8 marzo 2020;

deve avere un permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019;

deve presentare domanda di permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi alla Questura unitamente a documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa nei 3 settori indicati (agricoltura/allevamenti; servizi domestici; servizi alla persona) riscontrabile da parte dell’Ispettorato del lavoro;

deve versare un contributo di 130 euro;

riceverà un’attestazione che consente di svolgere attività lavorativa nei 3 settori predetti e di presentare domanda di conversione del permesso temporaneo in permesso per motivi di lavoro nei 3 settori predetti e di iscriversi alle liste del sistema unico del lavoro – servizi per l’impiego -per immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino non comunitario esibisce un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei 3 settori predetti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

In entrambi i casi il lavoratore:

  1. deve essere in Italia da prima dell’8 marzo 2020;
  2. non deve essere stato espulso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o appartiene ad una delle categorie indicate dal Codice Leggi Antimafia;
    3. non deve essere stato segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
    4. non deve essere stato condannato per uno dei reati previsi dall’art. 380 del CPP- arresto in flagranza di reato per reati che hanno come pena la reclusione al minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni – o per i delitti contro la libertà personale, reati inerenti agli stupefacenti o inerenti favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati diretti al reclutamento di persone da
    destinare allo sfruttamento alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite.

 

Se il rapporto di lavoro cessa il lavoratore può iscriversi alle liste di immediata disponibilità all’attività lavorativa e richiedere un permesso per attesa occupazione che poi potrà essere convertito in lavoro.

 

In attesa dei decreti attuativi con le necessarie precisazioni e indicazioni operative per la richiesta di indennità lavoratori domestici e per la procedura di emersione, Vi precisiamo che lo Studio non si potrà occupare della presentazione delle suddette istanze, per le quali si suggerisce di rivolgersi agli Istituto di Patronato che hanno organizzato servizi dedicati a tali operazioni.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS