4 Giugno 2020

CIRCOLARE n. 53/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS D.M. 30/04/2020 – D.L. 34/2020 INDENNITA’ COVID-19 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio

Vi comunichiamo che l’INPS con circolare n. 67/2020 fornisce istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte, per il mese di […]

Vi comunichiamo che l’INPS con circolare n. 67/2020 fornisce istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte, per il mese di marzo 2020 dal D.M. 30 aprile 2020 e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dall’art 84, D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

I soggetti sopra elencati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;

b) titolari di pensione.

 

La suddetta indennità covid-19 non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

– i trattamenti di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020;

– le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020;

– l’indennità di cui al D.M. 28 marzo 2020;

– il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019.

 

Lavoratori stagionali

L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 10/2020 individua tra i destinatari i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale hanno diritto alla corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il “Decreto Rilancio”, all’art. 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 10/2020.

La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

Per i lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, le domande respinte verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso alle indennità per il mese di marzo 2020 e a quelle per le mensilità di aprile e maggio 2020. Pertanto, in tali casi, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non si dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata.

 

Lavoratori intermittenti

Sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 10/2020), sia che siano stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia che siano stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Tali lavoratori hanno diritto alla corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il “Decreto Rilancio”, all’art. 84, comma 8, lett. b), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 10/2020

La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

 

Lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c.

I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che alla data del 23 febbraio 2020 risultino iscritti alla gestione separata INPS e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del cod. civ., che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020, hanno diritto all’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 10/2020; art. 84, comma 8, lett. c), D.L. n. 34/2020).

La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

 

Incaricati alle vendite a domicilio

Possono accedere alla indennità in commento i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 10/2020).

Tali lavoratori hanno diritto alla corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il “Decreto Rilancio”, all’art. 84, comma 8, lett. d), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. 10/2020.

 

Presentazione della domanda di indennità

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità introdotte dal Decreto Rilancio, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti:

– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19 possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Ai fini della fruizione delle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un’unica domanda per l’indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS