19 Giugno 2020

CIRCOLARE n. 54/2020 – PROROGA CIG IN DEROGA – DECRETO RILANCIO

Con la presente si segnalano 2 importanti novità che riguardano la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Incremento di 4 settimane (competenza Regione Lombardia) A seguito di chiarimenti di Regione Lombardia, le aziende che sono state autorizzate per totale 9 settimane di Cassa Integrazione in Deroga potranno richiederne ulteriori 4 settimane da usufruire entro il 31.08.2020. […]

Con la presente si segnalano 2 importanti novità che riguardano la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Incremento di 4 settimane (competenza Regione Lombardia)

A seguito di chiarimenti di Regione Lombardia, le aziende che sono state autorizzate per totale 9 settimane di Cassa Integrazione in Deroga potranno richiederne ulteriori 4 settimane da usufruire entro il 31.08.2020.

Per depositare la richiesta di ulteriori 4 settimane dovrà essere presentata, analogamente alla procedura esperita precedentemente, anche una delega sottoscritta dal legale rappresentante. Il documento Vi verrà inoltrato dalla funzionaria di riferimento addetta all’elaborazione dei cedolini paga e, se interessati alla presentazione della domanda, dovrete restituirla compilata.

 

Modalità utilizzo di ulteriori 5 più 4 settimane (competenza Inps)

Come indicato nella ns. circolare n. 49/2020, il cd “Decreto Rilancio” ha introdotto la possibilità di usufruire di ulteriori 5 settimane fino al 31 Agosto 2020 e successivamente 4 settimane nel periodo 01 settembre – 31 ottobre 2020.

Con la pubblicazione del Decreto Legge 52 del 16 giugno 2020 è stata cancellata la suddivisione dei periodi, pertanto i datori di lavoro che abbiano avuto l’autorizzazione della CIG in Deroga per tutte le settimane previste da Regione Lombardia (9+4) e Inps (5), a prescindere da quanto effettivamente fruito, potranno richiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Pertanto, al termine delle ulteriori 4 settimane di competenza della Regione di cui sopra, potranno essere presentate ulteriori domande di CIGD, fino a 9 settimane, da utilizzare comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

Previa richiesta delle 5+4 settimane di cui sopra, dovrà essere inoltrata, tramite PEC, l’informativa alle OOSS, come da precedente procedura (bozza dell’informativa Vi verrà inoltrata dalla funzionaria di riferimento addetta all’elaborazione dei cedolini paga).

 

L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Inps, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, il datore di lavoro può chiedere in favore dei dipendenti l’anticipazione da parte dell’INPS del pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

 

Nel caso in cui il datore chieda, all’interno della procedura di presentazione della domanda all’INPS, l’anticipazione del 40%, si dovranno compilare anche i dati relativi all’IBAN dei lavoratori e le ore di cassa integrazione specifiche per ogni singolo lavoratore.

L’Inps dovrebbe procedere ad erogare l’anticipo entro i 15 gg successivi al ricevimento della domanda.

 

Successivamente, comunque, si dovrà procedere all’invio del mod. SR41, secondo le modalità ordinarie, (entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo) al fine di consentire all’Inps di procedere al pagamento del saldo dovuto, in base alle ore di cassa effettivamente fruite. Qualora l’anticipo erogato dall’Inps sia superiore a quanto effettivamente dovuto, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.