
2022
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, ed è entrato in vigore il 22/03/2022, il DL n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina) recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina “, che prevede la possibilità da parte dei datori di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dei buoni benzina esenti ex articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986 fino a 200,00 euro annui per il solo anno 2022.
Fermi restando i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, stante la finalità della suddetta norma, il buono benzina non dovrebbe essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annui per i beni e servizi prestati previsto dall’art. articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986 (c.d. FRINGE BENEFIT) e dovrebbe poter essere riconosciuto anche ad un singolo lavoratore (e quindi non necessariamente a tutti i lavoratori / categorie omogenee di lavoratori).
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS